Aggiornato al 01 febbraio 2019
LA MODULISTICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Gentile Cliente,
ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”), a partire dall’ 1 gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere documentate esclusivamente da Fatture Elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

A seguito di quanto sopra, al fine di poter emettere le fatture nei confronti delle parti partecipanti alla mediazione, necessitiamo che ci comunichiate il Vostro Codice Destinatario
(SDI:codice destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate) e/o la PEC, che la nostra Società utilizzerà per l’invio dei documenti al Sistema di Interscambio (SdI).

Qualora ci comunichiate entrambe le informazioni, precisiamo che ai fini della fatturazione verrà utilizzato il Codice Destinatario.

Qualora non ci comunichiate alcun dato, oppure trattasi di privato, o ancora l’indicazione fornita risulti essere errata o non valida, La informiamo che la nostra Società provvederà ad utilizzare il Codice Destinatario convenzionale a sette zeri “0000000”. In questo caso la fattura elettronica sarà disponibile in originale nella Sua area riservata presso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Vi chiediamo pertanto la cortesia di compilare l’allegato (A) unito alla presente comunicazione,
ed inserire le informazioni necessarie circa l’invio dei documenti fiscali al Sistema di Interscambio (ossia: Codice Destinatario e/o PEC), e di rispedircela tramite E-Mail all’indirizzo:
organismoanpar@cgn.legalmail.it amministrazione@anpar.it

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi ringraziamo per la collaborazione. Distinti saluti.

Scarica l’allegato e procedi  per gli adempimenti richiesti


LA MODULISTICA RELATIVA  ALLA CONCILIAZIONE (SE NON SCARICABILE DA QUESTO SITO) DEVE ESSERE RICHIESTA DAI MEDIATORI PROFESSIONALI DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE O DELL’ORGANISMO TRAMITE INVIO DI E-MAIL a:
segreteria@anpar.it

Aggiornato al 21/02/2017
 

ORDINE CRONOLOGICO  DELLA DOCUMENTAZIONE NELLA CONCILIAZIONE MEDIAZIONE PROFESSIONALE 

Tutta la documentazione su questo sito è coperta da COPYRIGHT.

IMPORTANTE: bisogna NECESSARIAMENTE allegare alla domanda un documento di identità, il codice fiscale e versamento EFFETTUATO DALLA PARTE CHE ATTIVA LA PROCEDURA

 

01. domanda singola formato word   domanda-singola (valida dal 15/11/2023)  
02. domanda congiunta formato word domanda-congiunta.doc (valida dal 15/11/2023)
03. gratuito patrocinio   Atto notorio.doc
04. invito a conciliare (a cura della segreteria dell’Organismo)
05. modello adesione (è sufficiente una mail o un fax)
06. informativa privacy (a cura della segreteria dell’organismo)
07. nomina conciliatore (a cura del responsabile legale dell’organismo)
08. dichiarazione d’imparzialità (a cura del mediatore)
09. verbale di conciliazione (a cura del mediatore)  
10. verbale mancata adesione (a cura del mediatore)
11. verbale di mancata conciliazione (a cura del mediatore)
12. verbale di fallita conciliazione (a cura del mediatore)

L’INFORMATIVA DELL’AVVOCATO

La responsabilità dell’avvocato  di far conoscere  al cliente  della possibilità di  usufruire  del procedimento di mediazione. (Art. 4 del Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 N. 28)
Dal 20 marzo 2010,  con l’entrata in vigore  del D. Leg. N. 28 del 4 marzo  pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge  n. 69, in materia  di mediazione  finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,  gli avvocati  sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l’assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile,  della   possibilita’   di   avvalersi   del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
L’informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile.  Il  documento che contiene l’informazione e’  sottoscritto  dall’assistito  e  deve essere allegato all’atto  introduttivo  dell’eventuale  giudizio.  Il giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento, informa  la  parte  della facolta’ di chiedere la mediazione.
ll giudice, nella pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere  alla mediazione. L’invito  deve  essere rivolto  alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.  Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di  quattro mesi  e,  quando  la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.
Fra dodici mesi, invece, chi intende esercitare in giudizio  un’azione  relativa  ad  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali, divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita’  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l’esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e’ condizione    di    procedibilita’  della domanda giudiziale.

Questo è il fac-simile di informativa: (su carta intestata)

OGGETTO OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’AVVOCATO IN TEMA DI MEDIAZIONE CIVILE AL PROPRIO ASSISTITO

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________________________

Residente a______________________________________________________________________

Via_____________________________________________________________________________

Tel ____________________________________________________________________________

Fax____________________________________________________________________________

Cell.___________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________

Partita I.V.A.____________________________________________________________________

DICHIARA:

di essere stato informato anticipatamente, esaurientemente e chiaramente, e comunque prima del formale mandato, della possibilità di potermi avvalere del procedimento di mediazione.

Dichiara altresì, di essere stato informato che:
• tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
• Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro;
• Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciutio, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto alla metà;
• dell’’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo;
• delle tabelle, delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
• delle maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque percento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
• delle riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
Data Firma leggibile dell’assistito                     Firma leggibile dell’avvocato
 
LE CLAUSOLE CONCILIATIVE

Queste le clausole conciliative tipo, che possono essere inserite ed adattate ad ogni tipo di contratto, per evitare i lunghissimi tempi della giustizia ordinaria in caso di liti.

1. CLAUSOLA CONCILIATIVA  ANPAR da inserire in convenzioni e contrattualistica
Per tutte le liti inerenti il presente contratto o collegate allo stesso, che dovessero manifestarsi fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO.
In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento di Arbitrato dell’ANPAR (Associazione Nazionale per l’Arbitrato).. L’arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento di Arbitrato e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

2. CLAUSOLA CONCILIATIVA GENERICA
Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto verrà esperito preliminarmente un tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione adottato dall’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R..

3. CLAUSOLA DA INTRODURRE NEL PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE  E CON L’IMPEGNO  DELLE PARTI A NON INIZIARE CAUSE CONTENZIOSE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.
Allorchè si verifichi una qualsivoglia  controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le parti si obbligano a sottoporre la controversia a procedura conciliativa (c.d. giudizio ADR) secondo le norme del Regolamento dall’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R, con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura. Necessariamente le parti s’impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se, non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti  espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.

4. CLAUSOLA  DI  PROCEDIMENTO CONCILIATIVO  OBBLIGATORIA SENZA LIMITAZIONI ALL’INIZIO DI CAUSE CONTENZIOSE
Allorchè si verifichi una qualsivoglia  controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le parti s’impegnano a sottoporre la controversia a procedura conciliativa (c.d. giudizio ADR), secondo il Regolamento dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R, con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura.

5. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ALTERNATIVA
Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa, secondo le norme dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R., con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura, al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

6. CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA (con tentativo di conciliazione)
Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R..
Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato dell’ANPAR (Associazione Nazionale per l’Arbitrato).

Nota:
determinare il numero di arbitri a cui si desidera affidare la risoluzione della controversia.

Dopo alcune richieste da conciliatori e  arbitri, segnalo una clausola internazionale di arbitrato che,  reputo essere la migliore per la tutela dell’azienda italiana proponente.

Versione INGLESE

ARBITRATION
All disputes, controverisies or differences which may arise between the two parties hereto, out of, in relation to or in connection with this agreement of for the breach hereof, which cannot be resolved amicably by the parties, shall be finally settled by the Arbitration Chamber  ANPAR, delegation of Milan (Italy), in accordance with the existing rules of conciliation and aribtration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators to be selected in accordancr with the said rules.
The language to be used in arbitral proceedings shall be ITALIAN and the award rendered herein shall be final and binding on both parties
Thies agreement shall be governed in accordance with the laws of Italy.

Versione ITALIANA

ARBITRATO
Tutte le dispute, controversie o difformità che possono sorgere tra le due parti, di cui, in relazione o in connessione con questo accordo per la violazione della presente dichiarazione, che non possono essere risolte in via amichevole dalle parti, deve essere definitivamente risolta dalla Camera di arbitrato A.N.P.A.R. delegazione di Milano (Italia), in conformità con le vigenti norme in materia di conciliazione e aribtrato della Camera di commercio internazionale da tre arbitri da selezionarsi in accordo con le suddette norme.

La lingua utilizzata nel procedimento arbitrale è ITALIANO e l’aggiudicazione resa nel presente documento deve essere definitiva e vincolante per entrambe le parti.

Questo accordo è disciplinato in conformità con le leggi d’Italia-